SANZIONI

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIDOPING E RELATIVE SANZIONI

Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., per essere molto incisivo nella lotta alle metodiche dopanti, il 30 aprile 1997 ha deliberato il provvedimento n°944 che definisce al meglio le istituzioni e razionalizza le procedure per far fronte alla diffusione del fenomeno.

In quest'ottica, il Governo italiano, con una legislazione specifica, nel novembre del 2000 ha approvato una legge che punisce severamente non solo gli atleti positivi all'antidoping, ma tutti coloro che collaborano alla somministrazione di sostanze dopanti agli atleti (es. allenatori, dirigenti e medici sportivi). A vigilare sull'applicazione di tali normative la legge prevede l'istituzione di una commissione costituita da tutte le componenti sportive e da magistrati.

Il Titolo IV "Adempimenti e sanzioni", all'art.12, "Violazione delle norme antidoping e relative sanzioni", evidenzia in modo capillare sia i termini di violazione sia i provvedimenti addottati in caso di situazioni illecite.

Il testo sotto riportato mette integralmente in elenco i punti dell'articolo citato.

1-Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo di antidoping. Qualsiasi inosservanza da parte degli atleti è sanzionata secondo quanto previsto dalle norme stabilite dal C.O.N.I.. Allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.

2-Nei confronti della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata che, non si presenta senza il giustificato motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene disposta, su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping della Commissione di Indagine sul Doping, e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.

3-All'esito definitivo delle indagini, sarà ridotta la sanzione, di un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi, a favore dell'atleta che ha fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.

4-L'applicazione delle sanzioni per i casi di positività al doping, viene regolata e definita secondo quanto di seguito riportato.

Costituiscono violazione delle normative antidoping:

A) La somministrazione e/o l’assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici: STIMOLANTI, NARCOTICI, AGENTI ANABOLIZZANTI, DIURETICI, ORMONI PEPTIDICI E GLICOPROTEICI ed ANALOGHI.

B) L’utilizzo di metodi proibiti: doping con emotrasfusione, manipolazione farmacologica, chimica e fisica.

C) L’assunzione di sostanze appartenenti a classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni: alcool, marijuana, anestetici locali.

D) La somministrazione e/o l’assunzione delle seguenti sostanze: EFEDRINA, FENILPROPANO/LAMINA, PSEUDOEFEDRINA, CAFFEINA, STRICNINA E RELATIVI COMPOSTI.

5-Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettere A-B-C sono applicate le seguenti sanzioni:

2 anni di sospensione per la prima infrazione

sospensione a vita per la seconda infrazione

6-Per le violazioni per cui al precedente punto 4, la lettera D, sono applicate le seguenti sanzioni:

un massimo di 3 mesi di sospensione per la prima infrazione

2 anni di sospensione per la seconda infrazione

sospensione a vita per la terza infrazione.

7-E' facoltà delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Associate prevedere per i casi di positività al doping, l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle precedentemente enunciate.

8-Le sanzioni indicate al punto 5 sono applicate nelle misura massima ivi prevista a colore che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.

9-Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alla società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate, le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

10-Il Segretario Generale della Federazione Sportiva o Disciplina Associata interessata provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente il Coordinamento Centrale Attività Antidoping circa i provvedimenti adottati, trasmettendo altresì la relativa documentazione.

11-L'efficacia delle sanzioni per i casi di doping adottate da ciascuna federazione, si estende nell'ambito di tutte le discipline sportive di competenza delle altre Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. Il Coordinamento Centrale Attività Antidoping provvede, di volta in volta, a dare tempestiva comunicazione ufficiale alle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate circa i provvedimenti adottati dalle Federazioni Sportive Nazionlai in materia di doping.

12-L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è verificato.