LA COSTITUZIONE ITALIANA
E LO SPORT

Lo sport, anche se non sempre interpretato con il significato moderno del termine, ha sempre avuto una notevole rilevanza nella vita degli uomini, sia come espressione di prestazione individuale, sia come aspetto sociale e collettivo.

La Costituzione Italiana, come insieme di norme e principi che regolano i diritti e doveri dei Cittadini, nonchè i poteri e le funzioni degli Organi pubblici, non annovera alcun articolo specifico sull'attività sportiva o sport in generale; evita di puntualizzare il fine sportivo con indicazioni specifiche sul rafforzamento fisico/militaristico o sulla valorizzazione della tipologia italiana, lascia aperta la problematica, privilegia invece, libertà e dignità umana come valori fondamentali di tutta la sua articolazione.

Il notevole rilievo che lo "Sport" occupa nell' Ordinamento italiano lo si evince, tuttavia, dall'interpretazione di vari riferimenti contenuti in diversi articoli della Costituzione.

L'art.2 e gli articoli a questo collegati sono una chiara espressione della volontà dello Stato di garantire la libertà e dignità del Cittadino "sia come soggetto singolo" sia in "formazioni sociali".

In quest'ottica, quindi, seppur indirettamente, lo Stato garantisce al Cittadino "LA LIBERA INIZIATIVA NELLA PRATICA SPORTIVA SOTTO IL PROFILO EDUCATIVO, AGONISTICO E ANCHE DI SPETTACOLO" ed assicura contemporaneamente INTERVENTI nell'ISTRUZIONE (come espressamente citato nel'art.35) e nella TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

La tutela della "salute pubblica" espressamente ribadita nell'art.32 della Costituzione rappresenta il punto fondamentale dal quale partono i primi passi per la lotta al "doping", metodica che danneggia la salute stessa del "Cittadino Sportivo".

In questo contesto la procedura relativa al "controllo antidoping" adottata dai regolamenti sportivi, sia delle Federazioni, sia del C.O.N.I., è atta a garantire la salute allo sportivo e il progetto "IO NON RISCHIO LA SALUTE", che prevede il controlllo incrociato urine/sangue, è una ulteriore espressione dell'interesse degli Organismi competenti al problema.

A detto progetto possono aderire tutti gli sportivi, previa autorizzazione al prelievo di sangue per i controlli specifici contro il doping. Questo tipo di adesione tuttavia è facoltativa, in quanto la tutela della salute per l'art.32 deve essere garantita senza interventi invasivi, mentre il prelievo del sangue, essendo inserito in questo contesto, è una procedura non in linea con i dettati della Costituzione.

Il punto di forza del progetto "IO NON RISCHIO LA SALUTE" è l'adesione facoltativa dell'atleta, il coinvolgimento personale rappresenta un notevole passo verso una migliore coscienza sportiva.

In questa visione basata sulla libertà di adesione, le Federazioni ed il C.O.N.I. attraverso l' "Ordinamento Sportivo" garantiscono la tutela dell'atleta, contemporaneamente sono in linea con quanto espresso dall'art.5 della Costituzione che cita: "...la Repubblica... adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento".

Viene così ad evidenziarsi un rapporto paritetico espresso tra l’ordinamento statale e quello sportivo che garantisce una comune linea di intervento che si esplica con la tutela della salute del Cittadino; nel caso specifico dello "Sportivo".